Con il D.L. del 06.07.2011 Disposizioni Urgenti per La Stabilizzazione Finanziaria convertito successivamente in Legge n. 111 del 15.07.20113 si è avviato un processo di continua diminuzione delle diverse agevolazioni fiscali, come detrazioni dal pagamento dell’IRPEF; tutte le detrazioni riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono coinvolte, dalla storica detrazione del 36% che già nel corso degli anni era stata via via ridimensionata, alle detrazioni del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli immobili.
In particolare la legge prescrive che tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, che comprendono i suddetti interventi, sono ridotti del 5% per l’anno 2012 e del 20% a decorrere dall’anno 2013.
Successivamente, si precisa che le precedenti disposizioni non si applicheranno nel caso in cui entro il 30 Settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi ed assistenziali, aventi come oggetto il riordino della spesa in materia sociale, oltre che, la riduzione o l’eliminazione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto non inferiori a 4 milioni di euro per l’anno 2013 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
La nota positiva è che con la questa legge, per le imprese e i professionisti, l’attuale trattenuta del 10% sui bonifici per le spese di ristrutturazione, effettuate dai proprietari o detentori degli edifici ristrutturati, diminuirà al 4%.
I dettagli di tutti gli interventi a cui fa riferimento la legge sono descritti in un allegato al testo della legge, identificato come elenco delle disposizioni vigenti sulle esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ed organizzate come: agevolazioni a favore delle persone fisiche per la casa, per la famiglia, per lavoro e pensioni, etc.
Le detrazioni del 55%, che negli ultimi anni hanno svolto una funzione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi di contenimento della spesa energetica degli edifici e di sviluppo sostenibile, sono oggetto del paragrafo sulla casa.
L’articolo 6 del paragrafo sulla casa, con riferimento all’articolo 1 ed ai commi 344-347 della legge numero 297/06, da ultimo prorogato all’art. 1 comma 48 della legge 220/210 (legge di stabilità), con riferimento alle detrazioni del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti e con termine di vigenza dei provvedimenti, ossia anno di imposta, 2011, descrive che gli effetti finanziari, dei provvedimenti (espressi in milioni di euro), dovrebbero essere dell’ordine di 1.110,7 con effetti finanziari pro capite di 1.455,5 euro.
Tuttavia, non è specificato in alcun punto della legge se le riduzioni del 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014, saranno applicate alle spese sostenute per ristrutturazione ed effettuate dal 2013 in poi, in alternativa, le riduzioni potrebbero avere un effetto retroattivo sulle detrazioni nel senso di compromettere le agevolazioni sulle spese sostenute negli anni passati dai proprietari e detentori degli edifici soggetti a ristrutturazioni Roma.